Leggi “stupefacenti”! E ora?

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La materia degli stupefacenti ha subìto, negli ultimi anni, una serie di modifiche, il cui risultato ha dato vita ad un processo imbrogliato in schemi legislativi e norme dichiarate incostituzionali. In tale clima di tendenziale proibizionismo, quale quello italiano, acquistano rilevanza, le recenti modifiche in materia.

Con la recente sentenza 12 febbraio 2014 n. 32 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, così come convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 49 – rimuovendo le modifiche apportate con le norme dichiarate illegittime agli articoli 73, 13 e 14 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di stupefacenti) – per violazione dell’art. 77 Cost., ovvero per un vizio procedurale nella conversione in legge dei decreti, poiché la normativa fu inserita in un testo governativo che affrontava tutt’altro tema, quale quello delle Olimpiadi invernali di Torino; e adesso, quid iuris?

Secondo i principi che reggono il diritto penale, la legge dichiarata incostituzionale sparisce dall’ordinamento, facendone cessare gli effetti; se esiste una legge precedente che regolamenta la stessa fattispecie, essa torna in vigore.

Torna, dunque, ad applicarsi – dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, ossia dal 5 marzo scorso – la disciplina sugli stupefacenti contenuta nella legge Jervolino-Vassalli, così come modificata dal referendum del 1993, che l’abrogò in parte, diminuendo le pene per i consumatori di droghe leggere. La disciplina descritta si applicherà a coloro che hanno un procedimento penale in corso[1] o che andranno a violare le norme sul traffico illecito di stupefacenti, ai quali si applicherà, inoltre, il trattamento sanzionatorio garantista dell’art. 2 cod.pen., che implica l’adozione della norma penale più favorevole al reo. Il tutto nell’ottica dello svuotamento delle carceri in vista della scadenza data all’Italia, per Maggio 2014, dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per risolvere il problema dello sovraffollamento carcerario con una situazione più vicina alla legalità. Già, perché una quota di detenuti, con la nuova normativa, potrebbe uscire dal carcere prima del previsto.

A Sparta, secondo Licurgo, chi sbagliava a fare una legge lo si doveva impiccare subito… È indubbio che la “questione droga” si ormai terreno di sperimentazione di un contingente governo che si lascia imbrogliare in plausibili schemi esplicativi dell’esperienza giuridica, specie quando le scelte sono condizionate da istanze demagogiche. La speranza è che si apra una discussione sul merito sulla “questione droghe” affinché vada affrontata non solo giuridicamente, ma anche politicamente e socialmente con la profondità di riflessione che merita. Nel frattempo il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha affermato come a breve verranno modificate le attuali tabelle, per renderle aggiornate anche ai nuovi tipi di droghe sintetiche immesse sul mercato.

 

Alessia Laterza


[1] Un esempio: il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, con ordinanza 7 marzo 2014, ha scarcerato un indagato per i capi d’imputazione riguardanti le c.d. “droghe leggere” poiché, a seguito della recentissima pronuncia della Consulta, viene ad essere modificata anche la durata dei termini di fase della custodia cautelare che pertanto, ai sensi dell’art. 303 lett. a n.1 c.p.p., si riporta a tre mesi di reclusione.

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