Su Facebook, Whatsapp etc. è tradimento? Vale per l’addebito della separazione?

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Può una relazione nata e cresciuta sul web – dalla mail, alla chat, da Whatsapp a Facebook – in costanza di matrimonio valere come addebito della separazione? Ossia, anche in assenza non solo di un rapporto carnale, ma anche di ogni tipo di conoscenza personale tra due soggetti, il flusso telematico di “effusioni” può considerarsi tradimento e quindi far sorgere una responsabilità per la fine di un matrimonio?

Con la crescita esponenziale dei rapporti sviluppati esclusivamente tramite la rete, tale domanda è più volte risuonata nelle aule dei Tribunali italiani – non solo italiani –, nei quali mogli e mariti hanno chiesto l’addebito della separazione al partner “beccato” a flirtare e accusato di una scappatella online, pur senza alcuna relazione adulterina o rapporto sessuale di sorta.

Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione[1], che ha confermato un orientamento consolidato – seppur in ambiti parzialmente differenti. “La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell’art. 151 c.c., non solo quando si sostanzi in un adulterio ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge”. Così hanno sostenuto gli Ermellini, i quali hanno aggiunto come sia necessario accertare che “lo scambio interpersonale, extraconiugale, abbia potuto assumere i concreti connotati di una relazione sentimentale adulterina e, comunque, quelli di una relazione atta a suscitare plausibili sospetti di infedeltà coniugale, traducibili o tradottisi in contegni offensivi per la dignità e l’onore”. Quindi, se il legame si rivela esclusivamente platonico, essenzialmente concretatosi in contatti telefonici o via internet, e non connotato da reciproco coinvolgimento sentimentale, con condivisione e ricambio dell’uno dell’eventuale infatuazione dell’altro, non potrà trattarsi di un’ipotesi di addebito della separazione.

avv. lorenzo nicolò meazza

www.avvocatomeazza.com


[1] Cass. civ. Sez. I, 12.04.2013, n. 8929.

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